Stelle e Ambiente

Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“STELLE E AMBIENTE”

CENTRO PER LA DIVULGAZIONE E LA RICERCA ASTRONOMICA ED AMBIENTALE

MARCELLO LA GRECA – ONLUS

Art.1  Costituzione sede durata e oggetto.

E’ costituita un’Associazione denominata “STELLE E AMBIENTE” – Centro per la divulgazione e la ricerca astronomica e ambientale Marcello La Greca – ONLUS (in breve “STELLE E AMBIENTE – ONLUS”).

L’Associazione è apartitica ed aconfessionale, priva di finalità sindacali e non persegue scopi di lucro.

Essa si ispira ai principi ed alle caratteristiche delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella consapevolezza del valore formativo dell’insegnamento e della divulgazione della Scienza.

La sede dell’Associazione è in Catania alla Via Asmara N. 4, possono essere istituite sedi secondarie, filiali e sezioni.

L’Associazione ha durata illimitata.

Essa persegue i seguenti scopi:

1. promuovere e sostenere iniziative finalizzate sia alla tutela e valorizzazione del patrimonio museologico scientifico e del patrimonio ambientale naturale, sia alla realizzazione di importanti strutture culturali, intervenendo presso Enti Pubblici e Privati al fine di coinvolgerli nelle suddette iniziative, offrendo loro il contributo scientifico all’uopo necessario;

2. proporre ad Enti Locali, Pubblici e Privati iniziative, programmi, studi e progetti volti alla realizzazione di strutture scientifiche stabili, quali Musei di Storia Naturale, Musei della Scienza e della Tecnica, Parchi Urbani, Aree naturali protette, Orti Botanici, Giardini delle Farfalle, Osservatori astronomici, Planetari, Centri di Documentazione, Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quant’altro utile per la divulgazione e la ricerca scientifica;

3. gestire le strutture scientifiche stabili di cui al precedente punto 2) ;

4. gestire i servizi nelle strutture di cui al precedente punto 2) da istituire o già istituite, quali sorveglianze antincendio o contro atti di vandalismo; accoglimento, assistenza e accompagnamento visitatori, e simili;

5. promuovere sia l’affermarsi dell’etica del rispetto della Natura in tutti i suoi aspetti abiotici e biotici, sia il consolidarsi di una armonica integrazione in essa della cultura umana e di un uso delle risorse naturali da cui le società umane traggono le risorse indispensabili per il loro sviluppo, in una logica di sostenibilità a beneficio delle attuali e delle future generazioni;

6. privilegiare il suo operare nel campo ambientale in un’ottica di prospettiva mediterranea nello spirito dei principi elaborati nella Conferenza di Barcellona;

7. divulgare l’Astronomia e le Scienze della Natura nelle scuole di ogni ordine e grado e tra i cittadini promuovendo e organizzando corsi teorico-pratici, incontri, seminari e conferenze; osservazioni celesti anche pubbliche mediante l’utilizzo di strumenti tecnici dell’Associazione e/o dei singoli soci;

8. promuovere iniziative atte a migliorare le condizioni didattico-pedagogiche dell’insegnamento delle Scienze, quali la realizzazione di aule verdi, osservatori astronomici e planetari, nonchè l’attivazione di corsi di Educazione ambientale;

9. stimolare iniziative volte a migliorare la professionalità degli insegnanti di materie scientifiche, promuovendo e organizzando convegni, seminari, corsi di aggiornamento, escursioni di studio e altre attività culturali;

10. promuovere l’edizione di documenti e pubblicazioni scientifiche e divulgative in forma cartacea ed elettronica;

11. favorire i rapporti con le associazioni consorelle italiane e straniere e con altre associazioni scientifiche.

Art.2 – Anno sociale ed esercizio.

L’anno sociale ed il relativo esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il conto economico consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell’attività sociale.

I conti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art.3 – Soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone o gli Enti che hanno interesse alla conoscenza ed alla divulgazione della Scienza.

Sono ammessi come soci coloro la cui domanda, sottoscritta per presentazione da almeno due soci, sarà accettata dal Consiglio Direttivo con delibera irrevocabile, e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale di associazione.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione con la sottoscrizione del relativo atto notarile;

b) Soci Juniores: sono giovani di età non superiore a 26 anni. La loro quota sociale è la metà di quella dei Soci Ordinari.

c) Soci Ordinari: sono tutti coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, vogliono partecipare all’attività della stessa e si impegnano ad osservare lo Statuto.

d) Soci Collettivi: sono Enti, Associazioni o Scuole rappresentate in seno all’associazione da un proprio delegato. La loro quota sociale è doppia rispetto a quella dei Soci Ordinari.

e) Soci Sostenitori: sono Soci Ordinari che si impegnano a versare una quota sociale almeno doppia rispetto a quella determinata dal Consiglio Direttivo.

f) Soci Aggregati: sono coloro i quali, inoltrata la domanda, vengono ammessi ad aderire e partecipare ad una singola iniziativa o manifestazione organizzata dall’Associazione, per la durata di questa.

Detti soci non sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione o di ammissione. I soci aggregati, non fanno parte dell’Assemblea e non hanno quindi diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo. La qualità di socio aggregato comporta per sè, per i propri familiari e per i propri conoscenti (ma sempre se accompagnati personalmente dal socio), la possibilità di frequentare l’Associazione limitatamente alle manifestazioni alle quali il socio ha aderito.

g) Soci Onorari: sono personalità del mondo culturale o scientifico che si siano particolarmente distinte nel campo scientifico o che abbiano dato all’Associazione un fondamentale contributo per il perseguimento degli scopi statutari. Sono esonerati dal versamento della quota sociale.

La qualifica di Socio Onorario deve essere conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell’Art. 5, comma 4 quinquies del Decreto Legislativo N. 460/1997, al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo, salvo quanto previsto alla superiore lettera f), è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e si prevede per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni del presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione medesima, come meglio appresso specificato.

Art.4  Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori;

d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 5  Assemblea Generale Ordinaria.

L’Assemblea Generale dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione. Può essere Ordinaria e Straordinaria.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario designato e, se ne ricorre il caso, da tre scrutatori designati dall’Assemblea.

Al Presidente spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

L’Assemblea Generale Ordinaria è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Collettivi e Juniores (questi ultimi solo se maggiorenni) in regola con il pagamento della quota sociale e si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di marzo.

Essa, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente, in proprio o per valide deleghe, almeno la metà degli associati delle categorie indicate e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare solo da altri soci e votano secondo il principio del voto singolo a prescindere dalla quota.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

I Soci Onorari, Juniores minorenni e Aggregati possono assistere alle Assemblee senza che la loro presenza sia rilevante per la determinazione del quorum costitutivo; essi non hanno diritto di voto.

L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o per richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci che ne indicheranno i motivi, ovvero per richiesta del Collegio dei Revisori nel caso previsto dall’art. 12 ultimo comma.

Art. 6  Ordine del Giorno delle Assemblee.

L’Ordine del Giorno dell’Assemblea deve essere affisso all’Albo sociale e comunicato ai Soci nella lettera di convocazione dell’Assemblea almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, salvo casi di riconosciuta urgenza, nei quali il termine può essere abbreviato fino ad un terzo.

Nessuna questione (eccetto quelle concernenti l’Assemblea in atto) può essere soggetta a votazione se non è esplicitamente indicata nell’Ordine del Giorno, salvo il caso in cui l’assemblea sia totalitaria.

Nella prima Assemblea di ciascun anno sociale, l’Ordine del Giorno dovrà comprendere anche:

a) la relazione annuale e finanziaria del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;

b) l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;

c) l’eventuale delibera sull’ammontare dei contributi straordinari dovuti dai soci;

d) l’eventuale nomina di Soci Onorari;

e) l’elezione delle cariche sociali, alla loro scadenza.

Art. 7  Elezione delle cariche sociali.

Esse avvengono separatamente per il Presidente e per il Consiglio Direttivo che risultano eletti se hanno raggiunto la metà più uno dei voti degli aventi diritto compresi i delegati. Se il quorum non è raggiunto, si procede ad una seconda votazione nella stessa seduta e l’elezione avviene a maggioranza semplice. I neo-eletti assumono la carica entro 20 (venti) giorni dall’elezione.

Art. 8  Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri e comunque sempre di numero dispari, eletti dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio esprime nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso sarà ricoperto dal primo dei non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo esplica, per mandato dell’Assemblea, tutti i compiti attinenti agli scopi dell’associazione. In particolare, dirige l’Associazione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali; ne amministra il patrimonio; delibera la convocazione dell’Assemblea e ne formula l’Ordine del Giorno; predispone il conto economico finanziario preventivo e quello consuntivo, redatti dal Segretario, da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori ed all’approvazione dell’Assemblea; ne cura – ai sensi dell’Art. 2 del presente Statuto – l’affissione all’Albo sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea che deve approvarlo; cura le esecuzioni delle deliberazioni assembleari e l’osservanza dello Statuto.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente o per richiesta scritta di almeno 3 (tre) Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente.

I Consiglieri sono convocati presso il loro domicilio e informati dell’Ordine del Giorno della seduta almeno 7 (sette) giorni prima; in caso durgenza saranno convocati telefonicamente o per posta elettronica.

Delle sedute del Consiglio Direttivo, il Segretario redige il verbale nell’apposito libro, che è a disposizione dei Soci in qualsiasi momento.

Decade dalla carica il Consigliere che non partecipa per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle adunanze del Consiglio.

Art. 9 – Il Presidente.

Il Presidente è nominato dall’Assemblea Ordinaria, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a) ha la firma sociale con potere di delega e rappresenta l’Associazione in tutti gli atti, sia interni che esterni, di fronte ai terzi ed anche in giudizio;

b) è personalmente responsabile dei beni mobili e immobili, nonché dei mezzi finanziari dell’Associazione;

c) presiede le sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

d) convoca l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria;

e) firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;

f) presenta la relazione annuale e finanziaria, ai sensi dell’Art. 2.

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente:

Art. 10 – Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza del Vice Presidente questi è sostituito dal Consigliere più anziano per iscrizione all’Associazione ed, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 11  Il Segretario.

Il Segretario:

a) tiene aggiornato il registro dei Soci;

b) prepara le convocazioni delle riunioni;

c) redige i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) cura l’ordinaria amministrazione dell’Associazione secondo le decisioni del Consiglio Direttivo;

e) redige il conto economico finanziario preventivo e quello consuntivo;

f) ha in consegna tutti i beni mobili e immobili dell’Associazione;

g) compila e tiene in regola l’inventario;

h) riscuote le quote sociali.

Art. 12  Il Collegio dei Revisori.

E composto di 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea. Questi scelgono tra loro il Presidente. Essi sono tutti rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori:

a) verifica il conto economico finanziario consuntivo e quello preventivo con tutti i documenti relativi e ne riferisce con relazione scritta all’Assemblea;

b) ha l’obbligo di esaminare la cassa e i libri contabili quando ciò ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci e può procedervi anche di propria iniziativa in qualsiasi momento. Degli accertamenti eseguiti è redatto un verbale.

I Revisori, in caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative, devono collegialmente richiedere la convocazione di un’Assemblea Straordinaria.

Art. 13  Il Collegio dei Probiviri.

E composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri interviene e decide su segnalazione del Consiglio Direttivo nel caso di violazioni allo Statuto, condotta non regolare di soci, ed in qualunque controversia sorta all’interno dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri riferisce al Consiglio Direttivo, che decide in merito.

Art. 14  Gruppi di Lavoro e Commissioni.

Il Consiglio Direttivo su richiesta motivata di almeno 3 (tre) dei suoi componenti, può istituire Gruppi di Lavoro e Commissioni (Scientifica, Didattica, Strumenti e simili) che si interessino ad uno specifico problema scientifico.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri ed un Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro o Commissione. Ogni Gruppo di Lavoro o Commissione può però, nella sua prima adunanza, scegliere anche un Coordinatore diverso.

Alle riunioni dei Gruppi di Lavoro o delle Commissioni partecipa di diritto il Presidente del Consiglio direttivo.

I Coordinatori riferiscono al Consiglio Direttivo i risultati ottenuti.

I Gruppi di Lavoro e le Commissioni inattivi per più di due anni saranno sciolti dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza.

Art. 15  Cariche sociali.

Le elezioni delle cariche sociali comprendono:

a) l’elezione del Presidente;

b) l’elezione del Consiglio Direttivo;

c) l’elezione del Collegio dei Revisori;

d) l’elezione del Collegio dei Probiviri.

Sono eleggibili tutti i Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sono elettori tutti i Soci Ordinari, Sostenitori, Juniores e un rappresentante di ciascun Socio Collettivo che hanno diritto di voto in Assemblea, con la limitazione di cui al successivo art. 16. Le deleghe sono ammesse, con la limitazione di cui all’art. 5.

E’ ammessa la presentazione di liste non vincolanti per l’elezione.

Art. 16  Espressione del voto.

L’elettore esprime il suo voto segnando sulle schede di votazione (separatamente per il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri) il nome dei candidati preferiti in numero non superiore alla metà più uno dei posti disponibili.

Art. 17  Obblighi dei Soci.

I Soci si impegnano ad osservare le norme dello Statuto e le disposizioni emanate dai competenti Organi sociali, nonché a pagare sia la quota associativa entro il 1° trimestre di ogni anno, sia ogni altro contributo straordinario stabilito dall’Assemblea.

Art. 18  Decadenza della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni;

b) dopo un anno di morosità nel pagamento della quota sociale;

c) per gravissimi motivi riconosciuti validi dal Consiglio Direttivo, che provvede al deferimento al Collegio dei Probiviri. La decisione è sottoposta alla ratifica dell’Assemblea Generale a maggioranza semplice dei votanti.

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Art. 19  Fondo Comune.

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

a) dai versamenti delle quote di iscrizione, di quelle associative annuali e dagli eventuali contributi accessori deliberati dall’Assemblea;

b) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e contributi erogati da persone ed Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo, a favore dell’Associazione;

c) da eventuali fondi di riserve costituiti da eccedenze di bilancio o da residui attivi derivanti da  iniziative dell’Associazione.

Ai sensi dell’articolo 5 comma 4 quinquies del Decreto Legislativo N. 460/1997 la quota sociale o il contributo associativo è intrasmissibile con eccezione dei trasferimenti mortis causa. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 20  Quote Sociali.

La quota sociale è fissata dal Consiglio Direttivo.

Ogni altro eventuale contributo dovuto dai Soci, in aggiunta alla quota sociale, è stabilito dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 21  Interpretazioni dello Statuto.

L’interpretazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo.

Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate al Segretario da almeno 5 (cinque) Soci aventi diritto di voto e, a cura del Segretario stesso, dovranno essere affisse all’Albo sociale ed inviate ai Soci almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea Generale Ordinaria che deve discuterle.

Art. 22  Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e che costituiscono almeno i due terzi di tutti i Soci.

Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina tre liquidatori, che redigono l’inventario e provvedono alla devoluzione del patrimonio.

Qualunque sia la causa di scioglimento, è fatto obbligo ai liquidatori di devolvere il patrimonio dell’Ente ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dell’Associazione dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.

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